Diritto di cronaca e diritto di critica sono entrambi emanazioni dall’art. 21 Cost. Tuttavia, la loro diversità è enorme. La cronaca riferisce una realtà fenomenica ed essendo informazione, è obiettiva. La critica, essendo invece valutazione, è soggettiva. In realtà, quando si parla di diritto di critica, si vuole legittimare qualcosa che va ben al di là della mera opinione. Le potenzialità dell’art. 21 Cost. sono ben altre. Sarebbe estremamente frustrante per l’art. 21 Cost. sapersi in grado di tutelare soltanto un generico, umile ed innocuo “secondo me…”. La libertà di opinione permette di esprimere la propria idea su una questione, giusto per aggiungere una voce alle altre. Il diritto di critica, invece, è dura contrapposizione, è mettere a nudo l’inadeguatezza, l’inaffidabilità, la falsità, gli errori altrui. E’ voler scuotere, provocare una reazione. La critica è fondamentalmente un attacco. Il diritto di critica non poggia sull’obiettività. Non è finalizzato ad informare, ma a stimolare un dibattito. Partendo non dalla realtà obiettiva ma da un punto di vista, si basa su valutazioni soggettive, fatte per essere accolte o contrastate, ma comunque dibattute.
volevo segnalarti un sito interessante da riprendere: ex macello comunale a ferrara in via trenti.
RispondiEliminaLaVoceRomagnola
RispondiEliminaGrazie per l'imbeccata