1)il giudizio sul fatto che il regolamento sia illegale o incostituzionale è solo una sua opinione, in quanto il regolamento ha ottenuto la certificazione normativa del responsabile del settore affari generali e del segretario comunale, organi che certificano la correttezza di un atto. Il regolamento non si scontra con alcuna norma;
Lo è per i motivi che proprio tu ammetterai qui di seguito non è la mia opinione; ovviamente ogni ente può emanare le norme che vuole, anche quelle palesemente illegittime. Saranno valide finché non verranno dichiarate illegittime dagli organi competenti. Quindi anche il responsabile del settore affari generali e chiunque in questo mondo può sbagliare. La prima norma con cui si sconta è comunque l’articolo 21 della Costituzione italiana.
2)la videoripresa può avvenire solo in presenza di un regolamento che disciplini questa attività;
Regolamentare questa attività è legittimo, giusto, di buon senso ma dipende poi se nel regolamento vengono redatte norme illegittime, illegali, incostituzionali…come è stato fatto.
3) i soggetti devono essere autorizzati per una molteplicità di motivi: primo fra tutti perché ci sono norme di legge e guarentigie da salvaguardare;
Falso! I soggetti non possono essere autorizzati da nessuno, non esiste autorizzazione per esercitare la libertà d’espressione, è illegale farlo, che poi ci siano diritti da salvaguardare (quello dei dati sensibili) invece è inespugnabile.
4.quanto avviene in Consiglio Comunale è pubblico, tuttavia bisogna tutelare i dati personali dei soggetti di cui si discute durante il Consiglio, prestando attenzione a questo fondamentale punto. I consiglieri comunali devono poter decidere di non essere ripresi solo in determinati casi, ossia se abbiano una motivazione rilevante per far sì che ciò avvenga;
Vero, la tutela dei dati personali è doverosa. I consiglieri comunali però in quanto funzionari pubblici non possono avvalersi della privacy soprattutto nell’esercizio delle loro funzioni, se non nei casi già previsti dalla legge quindi se c’è la notizia e quei dati sono fondamentali per completarla pensa che anche per i dati sensibili la legge permette la pubblicazione. Devono essere però strettamente legati all’interesse pubblico e fondamentali per completare la notizia. Se lo vieti preventivamente è censura. Ma a scanso di equivoci, quello che decidete in quell’assemblea pubblica sottosta degnamente al diritto di cronaca quindi…
5. l’autorizzazione è volta alla protezione dei principi prima esposti, in quanto si deve valutare se determinati punti del Consiglio Comunale debbano essere trattati con maggiore sensibilità;
Legittimo.
6.nel Consiglio aperto al pubblico ognuno può assistere alle sedute, ma ben diverse sono le riprese che immettono nel circuito di internet filmati che possono anche confliggere con talune prescrizioni di legge (come il cosiddetto diritto all’oblio);
Immettere in rete immagini di un consiglio pubblico avvalendosi del diritto di cronaca o critica è sempre legittimo, se poi si commettono reati d’opinione si paga, ma dopo. Preventivamente non si può controllare, influenzare, obbligare qualcuno a seguire percorsi predefiniti nella sua libertà d’espressione. Appellarsi al diritto all’oblio allo stadio, in piazza del popolo, o nella casa di vetro è però contraddittorio. Chi vuol essere dimenticato non va al consiglio regionale, comunale, provinciale, al concerto di Sting o alla finale di coppa campioni. Inoltre secondo l’art. 137, comma 3°, del codice della privacy, la comunicazione e la diffusione di dati personali incontrano “i limiti del diritto di cronaca […] e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”. Di conseguenza, oltre ad essere esatti nel rispetto del requisito della verità, la diffusione dei dati personali, come già detto sopra, deve rispondere ad una reale esigenza informativa nel rispetto del requisito dell’interesse pubblico. Considerando dati personali sia il nome che l’immagine di un individuo, la norma ne subordina la legittimità della diffusione alla sussistenza di un interesse pubblico. Solo in questo caso un individuo può essere “identificato” dalla collettività e il relativo “fatto” sganciato dalla sua sfera privata secondo il principio di completezza della notizia.. La notizia quindi deve essere socialmente rilevante, un inquadratura fissa di un ora su un cittadino comune non trova quindi ragione ma uno zoom tra il pubblico in un consiglio pubblico particolarmente affollato invece si perché fatto proprio magari per raccontare che tanta gente ha presenziato al consiglio,vige quindi il diritto di cronaca; oppure una ripresa sullo stesso pubblico che illegittimamente disturba, protesa e blocca illegalmente il consiglio comunale, qui l’obiettivo può legittimamente raccontare il fatto di cronaca. Ma indipendentemente da ciò, quello che ribadisco con forza è che comunque nessuno può imporre una norma che, preventivamente vieta d’inquadrare il pubblico per eventuali violazione della privacy perché questa è censura vera e propria. Inquadro e se ciò che divulgo è d’interesse pubblico ( i 2 esempi sopra) sarà legittimo perché essenziale per raccontare quel fatto, se invece metterò in rete un ora d’inquadratura di un soggetto seduto tra il pubblico avrò diffuso dati personali senza che esista la notizia quindi violando la sua privacy. Riprendere però non può essere vietato e solo dopo nella divulgazione che esistono tutele. A scanso di equivoci poi e bene ricordare che la questione generale della diffusione di dati personali si pone in termini assai diversi quando protagonista della vicenda è un personaggio pubblico. Qui a giocare un ruolo fondamentale è la presenza del nesso che lega il personaggio alla collettività. Qualsiasi fatto in sé rilevante, oppure privato ma incidente su quel nesso, acquisisce importanza soprattutto (o soltanto) per essere a lui riferito. In questo caso, se non venissero diffusi i dati personali, si priverebbe la collettività di un’informazione fondamentale nel suo rapporto col personaggio pubblico, che va sempre rappresentato in termini veritieri. Essendo il fatto rilevante soprattutto (o solamente) per essere riferito al personaggio pubblico, in questo caso la mancata diffusione dei dati personali equivarrebbe ad un occultamento della notizia. I personaggi noti non possono vantare un diritto all’immagine, poiché “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà […]” (art. 97 Legge sul diritto d’autore [n. 633/41]). E la circostanza in cui se siano sorpresi in un ristorante, che è luogo pubblico, impedisce di considerare “fatto privato” quella cena. Naturalmente sarebbe diverso se le immagini della “cena” fossero indebitamente tratte da un domicilio privato: qui scatterebbe addirittura il reato di cui all’art. 615 bis c.p. (“Interferenze illecite nella vita privata”).
7.L’autorizzazione è anche finalizzata all’ottenimento di individui certificati e pertanto è più facile monitorare il rispetto del regolamento in questo modo. Non si vuole reprimere nessuno!;
Qui fai una chiara ammissione di colpa. Non ho mai detto che volete reprime qualcuno, sostengo che illegittimamente volete controllare anticipatamente quello che un cittadino farà. Questo è il problema. Il valutare se vado bene o no, il controllare quello che voglio fare nel esercizio di un diritto come quello di video filmare un consiglio pubblico è illegittimo. Ti informi di chi sono punto e basta. Nessuna valutazione preventiva, nessuna perché illegale, solo dopo aver pubblicato le immagini potrai eventualmente come tutti, avvalerti della tutela giuridica in caso di diffamazione, calunnia ecc. La parola “individui certificati” implica una valutazione preventiva che tradotto significa censura. Perché la censura non è il solo vietare ma anche controllare e decidere poi se certificare e quindi se ammettere il soggetto in aula consigliare oppure no. Ecco perché ho citato Mao…
8. È sacrosanta la scelta di non inquadrare chi si senta male o chi sia indisposto, in quanto tale prerogativa è un valore fondamentale della persona e non può essere calpestata;
Vero…ma stai parlando di persone comuni, per i personaggi pubblici, gli assessori, il sindaco, il cantante, l’attore, il calciatore questa prerogativa lascia aperta un porta. Sia l’art. 10 che l’art. 11 del codice di deontologia contengono specifici riferimenti al caso in cui il dato sensibile (relativo alla salute o alla sfera sessuale) interessi un personaggio pubblico. Anzi, i riferimenti coincidono letteralmente. Per entrambi (comma 2°) “la pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica”. Qui è evidente il parallelismo con il concetto di essenzialità dell’informazione indicato dall’art. 6, comma 2°, secondo cui “la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”. Se il sindaco o l’assessore in consiglio cadono e si rompono un gamba è un informazione essenziale non credi? Anche per i dati relativi alla salute, nel caso del personaggio pubblico è piuttosto difficile ipotizzare una diffusione illecita quando lo stato di salute sia destinato ad incidere sulla sua posizione pubblica, ossia sul nesso che lo lega al pubblico, proprio perché in questo caso verrebbe rispettato il requisito della “essenzialità dell’informazione” richiamato dalla stessa norma. Anzi, qui sarebbe proprio l’occultamento dello stato di salute a confliggere con l’interesse sociale, poiché il rapporto tra personaggio e pubblico non verrebbe più rappresentato in termini di verità. Si pensi a Giovanni Paolo II quando gli fu diagnosticato il morbo di Parkinson, dopo le evidenti difficoltà manifestate in occasione dei suoi viaggi pastorali. Al contrario, la tutela del personaggio pubblico sarà massima nel caso in cui la malattia non pregiudichi quella funzione, ossia il rapporto che lo lega al pubblico, che qui non subirebbe alcuna variazione. Il rapporto continuerebbe ad essere rappresentato nel rispetto del requisito della verità anche con l’occultamento dello stato di salute. Sarebbe quindi illegittima la diffusione della notizia del tumore diagnosticato al leader di un partito senza il suo consenso, se le sue condizioni sono ancora tali da non comprometterne le funzioni. Ma nessuno può attraverso una norma vietare preventivamente la video ripresa ma solo dopo con la divulgazione dove tra l’altro esistono già delle leggi che tutelino eventuali violazioni della privacy, ma a seconda del caso quelle immagini potranno essere reato o legittime, ma dopo non prima. Questo regolamento chiude quindi quella porta e lo fa ridicolamente mettendo sullo stesso piano persone comuni e personaggi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni e quindi sottoposti eventualmente al diritto di cronaca, critica, satira.
9. È ridicola l’accusa di abuso di potere. Chi riprende esercita un diritto a cui corrisponde il dovere di mettere a disposizione dell’amministrazione il filmato integrale, questo per un semplice fatto…. chi pubblica il filmato ne mette in onda frammenti o parti che possono non dare giustizia ai lavori del Consiglio, per cui il Comune si tutela con il filmato integrale, in modo che chiunque possa visionare l’intero consiglio;
Il dovere di mettere a disposizione del comune il filmato è falso, anzi viola la legge, solo le forze dell’ordine hanno questo potere e voi ne avete abusato inventandovi una norma illegale. La possibilità di metterne in onda frammenti della serata è garantita dalla Costituzione attraverso il diritto di critica come spiegato bene nel relativo post. La critica non è obbligata a dare giustizia ai lavori del Consiglio, è di parte, è la visione personale dell’operato del consiglio, vietarla è un abuso di potere, è illegale ed è vergognoso che abbiate normato la censura allo stato puro. Quello che dite in un consiglio comunale pubblico non si può toccare, o applausi o silenzio?Siete personaggi pubblici pagati da noi cittadini quindi non potete solo accettate solo filmati integrali, e cronaca pura. Mi ricordate la giunta Gasperoni. Infine mi domando: posso pubblicare frammenti di un filmato di Bersani, Berlusconi, del Papa, di Obama e poi esprimere il mio punto di vista, fare satira mentre quelle di G. Vincenzi in un consiglio comunale pubblico no? Vi rendete conto di cosa pretendete?
10. I paragoni con il fascismo sono irricevibili e non meritano nemmeno una risposta
Ti rispondo alla fine del punto 11
11. Questo regolamento tutela le prerogative di tutti e non penalizza certamente chi voglia riprendere il Consiglio. Pone delle garanzie, perché non stiamo parlando di un comizio politico, ma di un Consiglio Comunale: l’organo istituzionale più importante del Comune in cui vengono trattati tanti argomenti e per alcuni è necessario prestare attenzione quando si diffondano delle immagini;
il paragone a Mao è esilarante quasi come quello del fascismo ed è talmente insensato che non abbisogna nemmeno di una risposta!!
Un comizio politico è uguale ad un Consiglio comunale che in questo caso hai (volutamente) dimenticato di chiamare con il suo nome completo: Consiglio comunale pubblico, uguale casa di vetro, ciò che avviene lì dentro ha tutele molto inferiori rispetto a casa propria. L’attenzione di cui parli la deve prestare chi divulga, cioè il responsabile del video, se quell’attenzione è invece esercitata da un organo istituzionale come l’amministrazione comunale preventivamente per valutare chi sarà idoneo o meno a non criticare nessuno diventa censura!!!!!!!!!!!!!!
P.S. (10-11)Volete sapere le generalità, le finalità, dovrò essere autorizzato ed ottenere la certificazione per esercitare un diritto costituzionale, devo consegnarvi il filmato integralmente, non posso pubblicarne frammenti, non posso commentarlo, criticarlo, non posso esercitare il diritto di satira, e ti scandalizzi se richiamo regimi totalitari maoisti o fascisti? Rivedete le vostre posizioni non abbiate paura di correggere gli errori.
12. Il regolamento è stato corretto e redatto con il supporto della minoranza, infatti in commissione ha ricevuto unanime parere favorevole, così come in Consiglio stesso.
Che la minoranza, visto come la pensava in passato, abbia concesso parere favorevole è una conferma di quanto sia illegittimo detto regolamento pensa che se mi fossi presentato in consiglio, super Gasp di fronte all’ufficio relazioni pubblico mi minaccio dicendomi che avrebbero chiamato ( inutilmente) i carabinieri…
Concludo ribadendo che questo regolamento impedisce l’esercizio pieno di 3 diritti sacrosanti attraverso un controllo preventivo illegittimo che ne certifica o meno l’ammissibilità. il diritto di cronaca si incarica di raccogliere uno ad uno quei frammenti dalla realtà (o presunta tale) ed inserirli inalterati, allo stato puro, nel contenitore, man mano delineando la dimensione pubblica del personaggio. Il diritto alla critica esprime invece un giudizio ( che è ovviamente parziale) su uno o più frammenti inseriti nel contenitore, dopo un’attenta osservazione. Ed infine quello di satira che seleziona alcuni di quei frammenti, ci scolpisce e disegna sopra. Ed è proprio questa attività artistica e artigianale ad essere tutelata dall’art. 33 della Costituzione. Nella satira non esiste l’obbligo di rispettare la verità dei fatti. Anzi, caratteristica principale della satira è proprio la deformazione della realtà, la sua rappresentazione in termini paradossali, a cominciare dalle vignette caricaturali e dalle maschere sceniche che stravolgono i (reali) tratti somatici dei personaggi noti. La video ripresa poi non può essere comunque vietata perché l’attività di raccolta di dati personali (immagine, voce, etc.) in luoghi aperti al pubblico e quindi per loro natura alla visibilità di terzi, non può essere proibito perché come afferma la giurisprudenza della Corte di Cassazione, quelle non sono aree nelle quali possa vantarsi “una ragionevole aspettativa di intimità e riservatezza”.

Frank Riberry calciatore francese del Bayer di Monaco dopo che le immagini in mutande sono state divulgate in tutto il mondo si è appellato alla privacy ed al diritto all’oblio…allo stadio…con 60 fotografi, 5 televisioni e decine di migliaia di persone…il giudice si pronuncerà appena sarà riuscito a smettere di ridere…per i 3visi minorenni immortalati in primo piano sopra il giocatore…beh lì siamo in Germania….












